Con la legge 220/2012, che entra in vigore il 18 giugno 2013 All’amministratore non possono essere date deleghe per la partecipazione a qualsiasi assemblea che si svolga.
Dal 18 giugno 2012, la nomina dell’amministratore può essere subordinata alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile; il costo potrà anche essere caricato sul bilancio condominiale
L’amministratore ha l’obbligo di aprire un conto corrente bancario o postale e di farvi transitare tutte le somme a qualunque titolo ricevute Sul luogo di accesso al condominio odi maggior uso comune accessibile anche ai terzi deve essere affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore Dal 18 giugno l’accettazione dell’incarico, sia alla prima nomina sia al rinnovo, deve essere effettuata in forma scritta e indicare oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale dell’amministratore il compenso, la sede dell’ufficio dove sono custoditi i registri nonché i giorni e l’ora in cui i condomini, previa richiesta all’amministratore, possono prenderne visione ed estrarne copia L’amministratore deve predisporre il registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza L’amministratore ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione relativa alla propria gestione