Le società di ingegneria e le STP, a differenza degli studi professionali, sono un soggetto professionale unitario e autonomo.
Se il soggetto titolare dell’incarico è la società, è quest’ultima a dover provare al cliente la copertura assicurativa, mentre non hanno nessun peso le eventuali polizze già stipulate dai soci a livello personale.
Il professionista che svolge la sua attività esclusivamente per conto della società non deve quindi dotarsi di una polizza supplementare.
Un’assicurazione ulteriore è invece necessaria per le attività esercitate dai soci in forma autonoma, cioè al di fuori degli incarichi assunti per conto della società.
Ricordiamo che l’obbligo di stipula di un’assicurazione professionale a carico del progettista è sorto con il D.L. 138/2011 e D.P.R. 137/2012, per la riforma delle professioni.
In base a queste norme, i professionisti che assumono un incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza: il mancato rispetto di questa prescrizione costituisce un illecito disciplinare.