La Riforma del Condominio (legge 220/2012) è entrata in vigore il 18 giugno 2013 e modifica le disposizioni in materia del Codice Civile.
Tra i diversi oggetti e soggetti interessati dalla riforma c’è la figura dell’amministratore di condominio per cui la legge prevede ora una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a cui l’assemblea può subordinare la nomina stessa dell’amministratore.
Nello specifico l’articolo 9 della legge 220/2012 modifica l’articolo 1129 del Codice Civile come segue:
L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.Art. 1129 CC – Nomina, revoca e obblighi dell’amministratore (articolo così sostituito dall’art. 9 della legge n. 220 del 2012)