DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7 (v anche: Primo Decreto Legge Bersani n. 223/2006)
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita’ economiche e la nascita di nuove
imprese. (GU n. 26 del 1-2-2007)
Capo I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti
dei consumatori;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire per rendere piu’ concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la
crescita della competitivita’ del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le
autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture,
dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1. I divieti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si
applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal
medesimo articolo.
2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«4-bis. L’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di
cui all’articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un’altra polizza, non puo’ assegnare al contraente una classe di merito
piu’ sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilita’ del contraente, che e’ individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile
accertare la responsabilita’ principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della
eventuale variazione di classe a seguito di piu’ sinistri.
4-quater. E’ fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.»
3. All’articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall’ISVAP, sulla
base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che
consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo
individuale.»
4. Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale,
l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, fatta salva la
facolta’ degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.