Come e quando disdettare polizze assicurative decennali.
Disdettare polizze. Dopo il famoso ormai “decreto Bersani”, che aveva quasi azzerato l’esercizio della vendita di polizze decennali,
dal 15 agosto 2009, tramite la legge 99/2009 è ritornata per le compagnie la possibilità di stipulare polizze pluriennali nei rami non auto (es. polizze infortuni, abitazione, azienda ecc…), a patto che il cliente ( assicurato) abbia conseguito un vantaggio tangibile, anche in termini di sconto, in cambio di una durata ultra annuale.
Se ad esempio una polizza infortuni con la tal compagnia ha un costo di 100 euro per la durata di un anno, la condizione per proporre una polizza quinquennale o decennale è che il premio della stessa polizza abbia uno sconto che giustifichi questa maggior durata, e lo sconto DEVE ESSERE DIMOSTRATO.
In questo caso tali polizze possono essere disdette ma non prima di 5 anni dalla stipula e con disdetta in raccomandata A.R. o via PEC almeno 60 giorni prima della scadenza.
Purtroppo alcune compagnie, soprattutto quelle dotate di reti commerciali, “consulenti” del ramo vita ( vedi gruppo Generali) utilizzano a “man bassa” questa nuova norma, facendo sottoscrivere, spesso con artefizi, polizze poliennali con minimi sconti (quel che basta per ottemperare alla legge) e così il Cliente rimane legato per almeno 5 anni.
Accade anche molto spesso che tali “consulenti”, privi della preparazione professionale assicurativa ma decisamente ben formati dalle compagnie e dalle loro agenzie generali, e ben orientati alla “chiusura di contratti assicurativi”, convincano clienti a disdettare polizze in corso a fronte di uno sconto (la guerra dei prezzi), senza valutare, anche perché non ne hanno la preparazione, se stanno o meno peggiorando le coperture dei rischi rispetto a quelle in corso.
In questo caso è d’uopo un reclamo sia alla compagnia che all’Ivass affinchè questi provveda a sanzionare tali comportamenti scorretti a danno del cliente.