Le responsabilità aumentano con il nuovo dlgs n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) il quale dispone che “gli amministratori rispondono personalmente verso creditori…
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Revisori più tranquilli ma Amministratori seduti su una bomba ad orologeria.
Tutto cambia in continuazione ed anche per gli Amministratori di Società di capitali con determinate caratteristiche il gioco si fa sempre più duro.
Le responsabilità aumentano con il nuovo dlgs n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) il quale dispone che “gli amministratori rispondono personalmente verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti».
In pratica, in caso di default, i creditori potranno chiedere il sequestro del patrimonio degli Amministratori, una azione questa che sino al 15 marzo 2019 poteva essere proposta solo alla società, cosa che accadeva raramente.
La responsabilità degli amministratori scatta indipendentemente dalle cause della crisi aziendale, che può essere causata da mille motivi: crediti inesigibili, fallimento del proprio committente principale, danni da incendio o furto senza coperture assicurative adeguate, cambiamento repentino delle condizioni di mercato, ingresso di nuovi competitor, modifiche legislative, contenzioso fiscale ecc….
Una domanda sorge spontanea: quanto vale in Euro poter dormire tranquilli per un Amministratore di società?
È cosa buona e giusta spostare questo rischio in pancia ad una Compagnia di Assicurazioni ?
Vediamo se conviene spostare questi rischi all’Assicuratore e perché.
L’art. 6-bis del decreto Mille-proroghe ha rinviato il termine per adeguare gli statuti delle srl e per istituire gli organi di controllo o il revisore preposti a vigilare sugli assetti organizzativi delle imprese per prevenire Le situazioni di crisi aziendali.
Le società avranno più tempo per ottemperare alla nomina dei controllori e dei sindaci divenuta obbligatoria ai sensi dell’art. 379 del dlgs n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), ciò vale anche per le nanoimprese che hanno superato i paramenti fissati dall’art. 2477 c.c
Il termine potrebbe essere di 120 giorni o di 180 giorni come previsto dall’art. 2364, secondo comma, c.c. per le società di capitali, comunque entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.
Come spesso accade, chi ha già dato e fatto non sarà molto contento mentre soprattutto le microimprese in Srl che non avevano ancora provveduto è andata meglio dat che saranno sottoposte al controllo a partire dall’esercizio 2020, ed insieme a lor anche i Revisori che, giustamente, non hanno accettato precedentemente gli incarichi nel timore di dovere eseguire un’attività di audit e controllo dei bilanci 2019 in un tempo ritenuto ristretto o addirittura inidoneo.
Ricordiamo che l’Art 378 del decreto “Crisi d’impresa” obbliga alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, se la società è a responsabilità limitata o cooperativa, quando negli ultimi due esercizi consecutivi precedenti almeno uno dei seguenti tre limiti è superato, ovvero:
- il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è maggiore di 2 milioni di euro;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni superano i 2 milioni di euro;
- i dipendenti occupati in media durante l’esercizio superano le 10 unità.
Secondo una analisi di Cerved le imprese che dovrebbero attivare procedure di allerta in base alle diverse soglie, prendendo in esame i dati di bilancio più recenti ( 2016 e 2017), delle società in perdita, un numero quindi di 936.999 imprese:
- In base ai dati storici, sarebbero segnalate ben 516 mila società (il 55% del campione) con soglie al 70%, 275 mila con una soglia dell’80% (27,7%) e 91.446 con una soglia del 90% (9,7%).
Un approfondimento https://know.cerved.com
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