Grazie alla clausola «claims made» il professionista si salva dal risarcimento danni al cliente per condotte colpose anteriori alla sottoscrizione della polizza assicurativa.Deve essere, infatti, esclusa l’inefficacia della clausola per assimilazione all’ipotesi dell’insussistenza del rischio, laddove un’alea per la compagnia esiste e consiste nella possibilità che l’assicurato abbia commesso in passato comportamenti colposi ma non sia ancora a conoscenza della possibilità che si tratti di condotte illecite o tali da produrre danni ai clienti.L’inserimento della clausola nel contratto, in ogni caso, costituisce una precisa scelta dell’assicuratore.È quanto emerge dalla sentenza 3622/14, pubblicata il 17 febbraio dalla terza sezione civile della Cassazione.
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