Polizze CAR (Contractors’ All Risks) per appalti pubblici
Ai sensi dell’Art. 129 del Dlgs 163/2006, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione delcertificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
Polizze CAR (Contractors’ All Risks) per appalti pubblici e opere a privati
Uno delle più importanti coperture assicurative che riguarda le imprese di costruzione è la polizza C.A.R. (contractors all risks) “tutti i rischi del costruttore di opere civili”.
La polizza C.A.R. serve principalmente a tutelare il costruttore da tutti quei problemi che potrebbero insorgere nel corso della costruzione e all’opera stessa, e diventa necessaria per poter assicurare anche la decennale postuma con la stessa compagnia.In riferimento agli appalti pubblici, ai sensi dell’Art. 129 del Dlgs 163/2006, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni gli appaltatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori o insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. E’ consigliata anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
Polizze CAR (Contractors’ All Risks) per opere e lavori privati
Uno delle più importanti coperture assicurative che riguarda le imprese di costruzione è la polizza C.A.R. (contractors all risks) “tutti i rischi del costruttore di opere civili”.La polizza C.A.R. serve principalmente a tutelare il costruttore da tutti quei problemi che potrebbero insorgere nel corso della costruzione e danni all’opera stessa.
Nello specifico, grazie alla stipula di tale polizza, sono assicurati:
- tutti i danni dovuti a incendio, furto, terremoto, frane, inondazioni, alluvioni, trombe e uragani, cedimenti del terreno ed errori di esecuzione;
- costi sostenuti, stimati al del sinistro, per la riparazione o l’eventuale sostituzione dei beni danneggiati;
- danni a impianti e opere preesistenti, derivanti da eventi socio-politici;
- spese di demolizione e di sgombero, causati da errori di progettazione e calcolo;
- rischi di giacenza;
- i maggiori costi di notturno e straordinario.
- il costruttore è tutelato per danni involontariamente provocati a terzi (per morte, lesioni personali e danni a cose) durante le fasi di costruzione delle opere.
Polizze Decennali Postume
Il Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n.122, dando attuazione ai principi sanciti nella legge delega n. 210/2004, ha introdotto anche in Italia, una normativa specifica per la tutela degli acquirenti di . In particolare, tra le varie cose, è stato imposto al costruttore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa decennale postuma a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., che derivino da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto di costruzione. E’ importante sottolineare che la polizza, oltre ad essere obbligatoria per norma di Legge, rappresenta una garanzia per l’acquirente che quindi ha sia il diritto sia l’interesse a richiederla sempre.