Di seguito un estratto dal Codice Civile, in merito al mancato pagamento del premio: con l’abolizione del tacito rinnovo sulle polizze Rc auto, l’assicurato ha 15gg di tempo per regolarizzare la posizione con la Compagnia, trascorsi i quali, la polizza dovrà essere obbligatoriamente riemessa, con conseguente perdita delle agevolazioni tariffarie derivate dalla anzianità della polizza stessa e/o di permanenza nella classe di merito più bassa.
Codice Civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79
Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall’art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole “figli”.
LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni – TITOLO TERZO. Dei singoli contratti – CAPO VENTESIMO. Dell’assicurazione – SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione;l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita .