Cambiare compagnia e risparmiare: grazie all’abolizione del tacito rinnovo è più semplice
ADDIO TACITO RINNOVO
Prima regola, ricordatevi di pagare il premio assicurativo prima della scadenza contrattuale! Con l’abrogazione del tacito rinnovo, ovvero il rinnovo automatico di una polizza alla scadenza, le compagnie non richiedono più la disdetta della polizza, quindi, targa e dati anagrafici alla mano, siamo pronti per verificare altre quotazioni sul mercato.
Trovare l’assicurazione giusta per la propria barca può essere molto faticoso, sono infatti moltissime le polizze che vengono proposte ai proprietari dell’imbarcazione (scafo dai 10 mt ai 24 mt) e dei natanti (scafo da 0 ai 10 mt) e sceglierne una risulta difficile. Tuttavia possiamo dividere le assicurazioni nautiche principalmente in due gruppi: La Responsabilità Civile verso terzi (RC), che proprio come per le automobili è obbligatoria per tutti e le polizze Corpi Yatch, che offrono coperture e clausole ulteriori simili alla Kasco per le autovetture.
POLIZZA OBBLIGATORIA E POLIZZA CONSIGLIATA
La Responsabilità Civile verso terzi è la polizza obbligatoria per legge e il suo premio varia a seconda dei cavalli fiscali del motore o dei kW e del massimale del contratto. Con una polizza RC si pensa di essere tranquilli nei confronti di danni ai terzi ma NON è così: occorre infatti prestare bene attenzione alle limitazioni e le esclusioni totali o parziali precisate nelle condizioni contrattuali, in particolar modo allo stato di ebbrezza ed all’uso di sostanza “psicotrope”; un buon assicuratore sa di cosa stiamo parlando.
Ma per essere veramente sicuri durante la navigazione, ma anche nella fase di ricovero in cantiere, conviene avere una polizza Corpi Yatch (che è obbligatoria nel caso stiate acquistando una barca in leasing), che ha il vantaggio di poter essere regolata secondo le proprie esigenze. La versione base include le coperture incendio e furto, quella completa si estende a diversi eventi tra cui la perdita dello Yatch e la copertura delle spese di salvataggio e di perdita totale, ad esempio in caso di affondamento, furto totale o rapina (c.d. pirateria) dell’imbarcazione.
Nella polizza bisogna sempre fare attenzione ed essere consapevoli delle franchigie (la cifra che rimane a vostro carico anche dopo il risarcimento del danno) e verificare che le spese di recupero del relitto e di salvataggio rientrino nella polizza.
Altra clausola da non dimenticare è la copertura assicurativa nelle fasi di al aggio e di varo: infatti, anche se i cantieri hanno spesso una polizza propria, con questa clausola si avrà una sicurezza in più.
C’è poi la rinuncia all’azione di rivalsa (solo in caso di incendio) , per cui l’assicurazione, in caso di incendio in cantiere o in marina, pagherà il danno senza “rifarsi” sul suddetto cantiere o marina. Infine, per gli appassionati di competizioni e regate , esiste la copertura in fase di gara, utile a evitare contese ma molto costosa.
CLAUSOLA PER RISPARMIARE
Quando si “acquista” una polizza Yacht, può accadere che la sottoscrizione del contratto avvenga in un contesto diverso da quello abituale, quando cioè si è in presenza del proprio assicuratore di fiducia, magari perché “ci pensa la società di leasing”. Bene, questi operatori finanziari normalmente NON hanno alcun interesse a farvi risparmiare, tutt’altro. Invece una delle clausole più importanti per abbassare il costo assicurativo è quella relativa ai limiti di navigazione: si può infatti impostare un area di navigazione che indica l’area geografica in cui l’assicurazione copre eventuali danni; più l’area di navigazione è grande più il premio assicurativo salirà. NON fate l’errore di abbassare invece i massimali di R.C.! La differenza di premio tra un massimale di 6 milioni di euro e 50 milioni è di soli pochi euro e rischiare di avere in copertura un massimale insufficiente a coprire un danno a cose e persone è da “dilettanti”.
Si può inoltre richiedere una limitazione temporale nella polizza (quadrimestrale o semestrale), nel caso in cui la barca venga usata pochi mesi all’anno, ad esempio nel periodo estivo, riducendo cosi il premio e i rischi.
Una delle opzioni spesso compresa nelle varie Corpi e di rilievo fondamentale è la cosiddetta stima accettata, secondo cui il valore della barca indicato in polizza equivale alla stima accettata dagli assicuratori , e sarà quindi, in caso di perdita totale, la cifra che vi verrà risarcita .
Nel caso di imbarcazioni recenti la stima è data dai prezzi di listino, mentre in caso di barche più datate la stima viene compiuta da un perito a spese dell’assicurato. Con il passare del tempo la stima deve essere aggiornata seguendo i valori di mercato: in caso contrario si rischierà di pagare lo stesso importo per una barca svalutata.
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