La compagnia ha una responsabilità oggettiva per le condotte illecite dei propri agenti.
La compagnia di assicurazioni risponde del comportamento illecito del proprio agente quando questi faccia sottoscrivere, al cliente, una polizza “fantasma” solo per incassare i soldi e poi scappare col bottino. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza.
Potrebbe apparire un fatto scontato che, per il reato dell’agente, debba rispondere (almeno sotto il profilo del risarcimento del danno) la compagnia assicuratrice, avendo quest’ultima scelto di dotare il primo dei propri moduli, contratti e segni distintivi (il logo dell’assicurazione, il nome stesso, ecc.); ma le cose non vanno così, almeno prima della causa in tribunale. Difatti, tutte le volte in cui gli agenti incassano i soldi dei clienti in modo illegale (con artifici e raggiri) e poi li fanno sparire, le assicurazioni se ne lavano le mani. Le giustificazioni fornite sono di vario tipo: l’assenza di un mandato speciale, o di un rapporto di rappresentanza, o di un nesso di occasionalità tra l’operato illecito dell’agente e le mansioni che la Compagnia gli avrebbe attribuito, ecc. E così, non poche volte, i consumatori truffati sono costretti a ricorrere all’avvocato e al tribunale.
Qualche giorno fa, però è intervenuta la citata sentenza della Suprema Corte a mettere le cose a posto e a ribadire la cosiddetta “responsabilità oggettiva” della compagnia per tutte le condotte illecite dei propri agenti: una responsabilità, cioè, che prescinde dalla consapevolezza, da parte della casa madre, della condotta truffaldina dell’agente.
Il codice civile stabilisce la responsabilità dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro delegati nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Non è necessaria, dunque, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, potendo anche essere sufficiente uno di natura parasubordinata (come il contratto di agenzia) o qualsiasi altra forma di rapporto contrattuale. L’importante è che l’illecito sia stato commesso durante lo svolgimento dell’attività tipica dell’agente (in questo caso la conclusione di contratti con la clientela per conto della compagnia madre).
Insomma, ciò che viene tutelato è l’affidamento del consumatore che, essendosi fidato del nome della Assicurazione speso dall’agente, ha ritenuto di concludere un contratto sicuro e serio. Per cui, la responsabilità slitta sull’Assicurazione per aver dato mandato e delegato la gestione dei propri “affari” a un soggetto poco onesto.
La responsabilità oggettiva della compagnia assicuratrice per l’attività illecita posta in essere dall’agente anche se privo del potere di rappresentanza è dunque scontata, secondo la pronuncia in commento, quando risulti che tale attività sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandate all’agente e su cui la compagnia ha la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza.
La Cassazione precisa che è sufficiente il rapporto di occasionalità tra il reato o l’illecito civile posto dall’agente e le incombenze che gli sono state affidate dal proponente.
Insomma, massima tutela ai consumatori, alleggeriti anche da un onere della prova altrimenti troppo difficile.