In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le misure che la valutazione dei rischi deve prevedere rientra anche l’attività di manutenzione necessaria a preservare nel tempo l’idoneità e l’efficienza delle misure di prevenzione individuate.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza del 31 gennaio 2014 n. 4961.
L’obbligo datoriale di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, co. 1 d.lgs. n. 81/2008) non può che ricomprendere anche il rischio derivante dall’utilizzo e dalla vetustà delle cose, macchinari, impianti ed attrezzature, a seguito del progressivo decadimento degli originari livelli di sicurezza
L’art. 15, che indica le Misure generali di tutela, al comma 1 lett. z) menziona la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; l’art. 64, nell’elencare gli obblighi del datore di lavoro rispetto ai luoghi di lavoro, recita che questi provvede affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori e che gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Altre disposizioni prescrivono gli obblighi di manutenzione delle attrezzature di lavoro (artt. 71 e 72) e dei DPI (art. 77).
In sintesi, se nel dettare i contenuti della valutazione dei rischi l’art. 28 non si utilizza il termine manutenzione, espressa menzione ne viene fatta diffusamente all’interno del Codice della sicurezza.
Considerata la poca sensibilità dell’imprenditore medio italiano alla prevenzione su queste aree tematiche, occorrerebbe almeno tutelarsi assicurativamente; ma come? Con una polizza di tutela legale ed una di responsabilità degli amministratori di azienda ( D&O).