Questo è quello che accade spesso, solo che a volte si tratta di piccole cifre
e quindi non fa notizia, altre volte un pò di più.
Davanti a queste notizie le riflessioni dell’assicuratore sorgono spontanee
-ma tu conosci qualcuno che ha un’auto di valore 50/70/100.000,00 euro e non l’assicura per il furto e l’incendio?-
Si lo so non è la stessa cosa dirai, vero – è peggio!
Non voglio certo mettere le due cose sullo stesso piano in relazione alla sfera sentimentale,
ma voglio focalizzarmi solo, al momento, sui danni economici che entrambe le situazioni possono provocare,
non a tutti ovvio, per fortuna, ma alla maggioranza della popolazione mondiale SI.
Innanzitutto sono due eventi che causano in modo diverso il “decesso”, di una cosa anziché di una persona.
In entrambe le situazioni il risultato potrebbe essere lo stesso: aver involontariamente creato una situazione di oggettiva difficoltà alla famiglia.
Questo cosa vuol dire quindi che quando la persona deceduta NON si è coperta assicurativamente è stato sconsiderato?
Ha agito con superficialità?
Sdrammatizzando e stemperando un pò l’argomento potrei dirti che magari ha anche pensato di essere immortale!
Ok aggiungete voi a piacere…ma smettete di pensare e agite, pensate alla vostra famiglia. Andate a vedere da che cifra si parte e vi stupirete https://www.masconsulting.it/mas/come-diventare-leroe-della-propria-famiglia/
Considerato poi che molti cittadini non presentano la dichiarazione di successione perché non riescono a pagare le imposte – siamo già tartassati e continuamente alle prese con una centellinata gestione del bilancio familiare ci dicono – Non riusciamo a sostenere pagamenti imprevisti- ,
ricordiamo che la dichiarazione di successione deve essere presentata entro i giusti termini, ossia entro un anno dalla data di morte del loro caro – ma è quì che casca l’asino – come diceva il caro TOTO’- quando si trovano davanti al prospetto di autoliquidazione delle imposte, si fermano. Rinunciano. E rimandano tutto a se e quando avranno la possibilità di pagare”
Immaginate la gioia soprattutto tra i figli, precari o disoccupati, che pensano di accendere finanziamenti per pagare le imposte per succedere nella proprietà della casa dei genitori.
Bene, aggiungiamo informazioni di servizio per sottolineare che all’eredità è meglio pensarci prima, se davvero ci tenete agli eredi.
Dopo il decesso di un nostro caro vi sono diversi adempimenti.
Si devono curare una serie di formalità e di adempimenti non direttamente inerenti le esequie.
LA SUCCESSIONE EREDITARIA
La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo da un soggetto deceduto ad altri soggetti, gli eredi.
Prima di compiere qualunque atto relativo ai beni del deceduto è opportuno raccogliere informazioni al fine di non vedersi precludere la possibilità di rinunciare all’eredità.
L’eredità può essere:
– Accettata in modo puro e semplice;
– Accettata con beneficio di inventario (devono accettare con beneficio di inventario gli eredi minori, gli interdetti e gli inabilitati; tale procedura può essere attivata anche da tutti gli altri eredi a prescindere dallo stato di incapacità, allo scopo di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.
L’inventario è l’elenco di debiti e crediti del deceduto e deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o da un notaio. La redazione dell’inventario deve essere conclusa entro 3 mesi dalla data del decesso);
– Rinunciata (il verbale di rinuncia all’eredità deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o per atto di notaio e deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data del decesso. La quota rinunciata spetta agli altri eredi. Il coniuge che rinuncia all’eredità mantiene comunque il diritto alla pensione di reversibilità e il diritto di abitazione sulla casa coniugale. La rinuncia è preclusa se prima dell’adempimento si sono compiuti atti relativi ai beni del deceduto).
In mancanza di un testamento (in presenza del quale si apre la successione testamentaria) i beni del defunto spettano agli eredi legittimi. La legge, a tutela dei familiari, pone limiti alla libertà di disporre per testamento. Alcune persone hanno diritto per legge a ricevere una determinata quota del patrimonio del defunto (“riserva”). Essi sono i cosidetti “legittimi” e sono: il coniuge, anche separato di fatto o consensualmente o giudizialmente ma senza colpa, i figli legittimi, anche adottivi, i figli naturali e, in assenza di figli o di nipoti, gli ascendenti (i genitori). Se non c’è testamento, la legge indica quali sono i parenti cui spetta l’eredità (successione legittima). In Italia è riconosciuta la parentela fino al 6° grado. In assenza di successibili, l’eredità è devoluta allo Stato.
E RICORDIAMOCI, SIAMO TUTTI DI PASSAGGIO