Condannato a pagare 50 mila euro per risarcimento danni
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 10402/2016, confermando la condanna nei confronti di un uomo il cui cane, un pastore tedesco, aveva provocato delle lesioni alla mano destra di un’amica in visita presso la sua abitazione.
La circostanza che si sia trattato di un caso fortuito non salva il proprietario del cane dalla condanna al pagamento di quasi 50mila euro: infatti la donna, amica di famiglia, si recava spesso a fargli visita e conosceva l’animale sin da quando era piccolo; pertanto, il fatto che la donna avesse accarezzato l’animale non costituiva un fatto eccezionale e imprevedibile.
Nella sentenza i giudici chiariscono che del danno cagionato da animale risponde ai sensi dell’ art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso in quanto la responsabilità si fonda non su un comportamento o un’attività commissiva o omissiva di costoro, ma su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i predetti e l’animale.
Poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore (“salvo si provi il caso fortuito”) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causa del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all’animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Spetta dunque al danneggiato dimostrare il rapporto tra il comportamento dell’ animale e l’evento dannoso, comprendendo in tale concetto qualsiasi atto o moto dell’animale; mentre il proprietario, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell’animale, bensì l’esistenza di un fattore, estraneo alle sue possibilità di intervenire, che avrebbero potuto interrompere quel nesso causale.
Un esempio concreto; se nella stessa circostanza fosse scoppiata una gomma ad un auto che transitava nelle vicinanze, spaventando l’animale che per reazione istintiva mordeva il malcapitato che lo stava accarezzando, questo fattore esterno avrebbe i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità ovvero della condotta colposa, specifica o generica: in caso contrario, se non viene fornita la prova di una simile eventualità, del danno ne risponde il proprietario dell’ animale, essendo irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato causato da suoi fattori e impulsi interni, imprevedibili o inevitabili.
Morale – ci rendiamo perfettamente conto che non è facile tradurre il “legalese” in italiano semplice, nemmeno con un esempio più realistico; invitiamo quindi tutti i proprietari di animali domestici, soprattutto quelli “da passeggio”, semplicemente ad assicurarsi con due coperture assicurative fondamentali che coprono una infinita lista di eventi “eccezionali” della vita privata, e sono: la polizza di responsabilità civile della famiglia e la polizza di tutela legale della famiglia, punto!
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